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Condizioni generali di contratto 
e d’uso (CGC) GOLDEN GRAND

 

Valide dal giorno: 19.10.2021

 

1. INFORMAZIONI GENERALI

Airport Casino Basel AG (ACB) gestisce il proprio casinò online «GOLDEN GRAND» tramite il sito web goldengrand.ch e altri sistemi di accesso, tra cui applicazioni mobili. I giocatori e le giocatrici possono prendere parte ai giochi con e senza puntate in denaro, partecipando rispettivamente a «giochi a soldi» e «giochi demo».

Tutti i diritti correlati a «GOLDEN GRAND» appartengono esclusivamente ad ACB, Flughafenstr. 225, 4056 Basilea, Svizzera. ACB, titolare della concessione per casa da gioco numero 516-004, e dell’estensione della concessione per offrire giochi da casinò anche online con numero 516-004-01, è soggetta alla vigilanza della Commissione federale delle case da gioco (www.esbk.admin.ch).

Trovano applicazione, in particolare anche se non esclusivamente, la Legge federale sui giochi in denaro (LGD) del 29 settembre 2017 nonché l’Ordinanza sui giochi in denaro (OGD) del 7 novembre 2018, con successive modifiche.

 

 

 

2. OGGETTO E VALIDITÀ

Il rapporto commerciale sorge subordinatamente all’accettazione delle presenti CGC, che disciplinano l’utilizzo dei contenuti e dei servizi offerti, accessibili da parte dei giocatori o delle giocatrici o dei visitatori e delle visitatrici interessati. 

Le presenti CGC si considerano accettate non appena il giocatore o la giocatrice fornisce il proprio consenso al momento della registrazione, cliccando sull’apposito campo di conferma. Con il suo clic, il giocatore o la giocatrice accetta e riconosce la validità delle regole del gioco, delle condizioni di bonus e promozioni nonché dell’informativa sulla protezione dei dati personali con successive modifiche.

ACB si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento. Tutte le modifiche o integrazioni apportate alle CGC vengono comunicate sul sito di gioco e inviate ai giocatori e alle giocatrici via e-mail. Il giocatore o la giocatrice è tenuto/a a verificare regolarmente la presenza di eventuali aggiornamenti delle CGC. In caso di mancata accettazione delle modifiche, il giocatore o la giocatrice può contattare il servizio clienti di ACB ([email protected]) e richiedere la chiusura del suo conto in qualsiasi momento.

 

 

 

3. REGISTRAZIONE

Per poter usufruire dell’offerta di gioco, è necessario aprire un account di gioco (art. 47 OGD). L’apertura di un conto di gioco è gratuita e consentita esclusivamente a persone maggiorenni, domiciliate in Svizzera e non soggette a un’esclusione dal gioco (art. 80 LGD) e a un divieto di gioco (art. 52 LGD). Non sussiste alcun diritto generale di iscrizione e partecipazione ai giochi. Le seguenti informazioni sono richieste all’atto della registrazione:
 

  • Cognome e nome
  • Data di nascita
  • Domicilio (in Svizzera)
  • Sesso
  • Nazionalità
  • Indirizzo e-mail valido
  • Numero di telefono
  • Pseudonimo («nome utente»)

 

Nome utente

Il nome utente deve essere identificabile in modo chiaro e univoco. Non è permesso utilizzare nomi offensivi o ingiuriosi. È vietato inoltre l’uso di nomi utente contenenti un link Internet o che rimandino a un link Internet o di nomi utente che alludano a diritti specifici dell’utente (in particolare, l’impiego del termine «amministratore» è riservato al gestore). ACB si riserva il diritto di bloccare conti con nomi utente inaccettabili, che possono essere riattivati dopo la sostituzione del termine incriminato con un’alternativa idonea e adeguata.

 

Dati per la registrazione nonché documenti di riconoscimento e mezzi ammessi

Tutti i dati richiesti durante la registrazione devono essere indicati correttamente e comprovati con un documento di riconoscimento ufficiale (carta d’identità, passaporto, licenza di condurre), un’identità elettronica o qualsiasi altro mezzo equivalente autorizzato dall’autorità di vigilanza di competenza (art. 49 OGD). 

 

Diritto di verifica di ACB

ACB ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti e informazioni per verificare senza limitazione alcuna l’identità, l’età, il luogo di domicilio o il metodo di versamento utilizzato. ACB è altresì autorizzata a esigere in qualsiasi momento informazioni sulla provenienza dei fondi impiegati dal giocatore o dalla giocatrice per le puntate su ACB. Su richiesta di ACB l’utente deve fornire la prova di disporre di mezzi finanziari sufficienti per giocare con denaro. 

ACB ha il diritto di verificare le informazioni sul conto giocatore in qualsiasi momento e, sulla base dei dati raccolti al momento della registrazione, di effettuare controlli, in particolare sulla solvibilità o sul domicilio del giocatore o della giocatrice, anche con l’aiuto di terzi (ad es. di agenzie di informazione nel settore dei crediti come Crif, Teledata, KYC Spider ecc.).
 

Conferma della registrazione

Dopo l’apertura del conto e la sua verifica da parte di ACB, il giocatore o la giocatrice riceve una conferma all’indirizzo e-mail fornito. Una volta confermato l’indirizzo e-mail, è possibile versare sul conto importi da utilizzare per il gioco con denaro, in conformità con le ulteriori disposizioni delle presenti CGC.


 

 

4. APERTURA DI UN CONTO GIOCATORE

Ogni utente può aprire un solo conto giocatore (art. 47 OGD). Il conto appartiene al giocatore o alla giocatrice e non può essere concesso in utilizzo a terzi. La responsabilità della sicurezza dei propri dati di accesso è unicamente del giocatore o della giocatrice, del titolare o della titolare del conto. ACB non risponde di un eventuale uso improprio dei dati di accesso da parte di terzi e delle relative conseguenze.

Inoltre, ACB si riserva il diritto di bloccare il conto del cliente, qualora venga utilizzato da terzi o in caso di sospetti in tal senso, trattenendo eventuali saldi a credito esistenti. Il giocatore o la giocatrice deve assicurarsi che i dati di registrazione siano sempre aggiornati e deve comunicare senza indugio al servizio clienti di ACB ([email protected]) qualsiasi modifica necessaria a nome, indirizzo o e-mail, in modo che il servizio clienti possa aggiornare i dati.

In caso di smarrimento dei dati di accesso, occorre contattare il servizio clienti ([email protected]). Al verificarsi di cambiamenti che pregiudichino l’idoneità del giocatore o della giocatrice al gioco nei casinò online svizzeri e che non vengano comunicati tempestivamente, l’art. 52 cpv. 4 OGD prevede la possibilità di non rimborsare le perdite e non corrispondere le vincite.

Art. 52 cpv. 4 OGD: Se l’organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, l’eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un’eventuale eccedenza è versata nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messa a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.

 

 

 

5. APERTURA PROVVISORIA DI UN CONTO GIOCATORE

La registrazione è seguita dall’apertura di un conto di gioco provvisorio. Per l’apertura definitiva, il giocatore o la giocatrice deve presentare copia di un documento di riconoscimento ufficiale ammesso e una conferma dell’indirizzo sotto forma di una bolletta delle utenze domestiche, segnatamente una copia di una bolletta di elettricità, TV, Internet, un estratto conto bancario o prova analoga accettata da ACB. Questi documenti possono essere forniti tramite la funzione di upload nel conto cliente, via e-mail ([email protected]) o per posta. ACB ha facoltà di effettuare verifiche automatiche.

Se i documenti richiesti non vengono presentati entro 30 giorni, il conto provvisorio viene bloccato.

Art. 52 cpv. 2: Al più tardi un mese dopo l’apertura provvisoria, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore conformemente all’articolo 49. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente.

 

 

 

6. VERSAMENTI E PAGAMENTI

Versamenti

Il conto giocatore è gestito in franchi svizzeri (CHF) e finanziato dai versamenti del giocatore o della giocatrice, dalle sue vincite e dalle conversioni di crediti di gioco gratuiti. I crediti di gioco gratuiti concessi dall’organizzatore non fanno parte del saldo attivo (art. 50 OGD).

Il credito di gioco è di proprietà personale del giocatore o della giocatrice, non è trasferibile e non produce interessi (art. 69 cpv. 4 LGD). 

Se il credito di gioco non è sufficiente a coprire la puntata, il giocatore non può partecipare al gioco. Il credito di gioco non può avere un saldo negativo. La concessione di prestiti o anticipi da parte di ACB è proibita (art. 75 LGD).

I versamenti possono essere effettuati solo dopo l’approvazione e l’attivazione del conto da parte di ACB ai fini del trasferimento di fondi tramite i metodi di pagamento offerti. I versamenti possono essere effettuati tramite un conto bancario personale, carta di credito/debito, portafoglio elettronico o altro metodo di pagamento concesso da ACB. ACB non garantisce la disponibilità continua di tutti i metodi di pagamento, riservandosi il diritto di modificare quelli accettati in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione.

Il conto, avente l’unica funzione di consentire la partecipazione al gioco, non può essere utilizzato, in particolare, per il parcheggio di fondi o per il loro trasferimento a terzi. Gli importi versati sul conto devono essere usati almeno una volta per effettuare puntate.

 

Pagamenti

Ai sensi dell’art. 50 OGD, le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere trasferiti unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.

Per consentire il pagamento delle vincite, il giocatore o la giocatrice deve presentare i seguenti documenti nei 30 giorni successivi alla registrazione provvisoria: 
 

  • copia di un documento di riconoscimento ufficiale con foto (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre), in forma elettronica o cartacea,
  • prova di un conto di pagamento intestato al titolare o alla titolare del conto giocatore.

 

Art. 49 OGD: L’organizzatore apre il conto giocatore dopo aver verificato che le informazioni fornite dal giocatore giocatrice sono conformi alla realtà e i requisiti di cui all’articolo 47 capoversi 2 e 3 sono soddisfatti.

Art. 52 cpv. 2 OGD: Al più tardi un mese dopo l’apertura provvisoria, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore conformemente all’articolo 49 OGD. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente.

ACB ha facoltà di richiedere nuovamente i documenti identificativi o altre informazioni in qualsiasi momento durante le operazioni di pagamento.

Fintanto che il conto giocatore non è aperto definitivamente, il giocatore o la giocatrice non può versare più di 1000 franchi né può riscuotere le sue vincite (art. 52 OGD). ACB può rifiutare un’operazione di pagamento (versamento/prelievo) al sospetto di propositi fraudolenti o qualora detta transazione comporti una qualsiasi altra violazione dell’ordinamento giuridico.

Per ragioni tecniche, non è possibile presentare richieste di pagamento nel momento in cui il giocatore o la giocatrice è ancora impegnato/a in una sessione di gioco.

In caso di malfunzionamenti ed/o errori sulla piattaforma di gioco, ACB ha il diritto di annullare il gioco o i giochi e restituire al giocatore o alla giocatrice solo la puntata o le puntate iniziale/i.

In caso di mancato soddisfacimento delle disposizioni dell’art. 52 OGD da parte del titolare o della titolare di un conto giocatore provvisorio ovvero di una loro violazione da parte del giocatore o della giocatrice, l’eventuale saldo attivo verrà versato su un conto di pagamento intestato al giocatore o alla giocatrice. La somma versata sarà pari solo al totale degli importi versati dal giocatore o dalla giocatrice, mentre un’eventuale eccedenza verrà integralmente corrisposta all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco (art. 45 al. 2 let. a LGD).

ACB si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento i pagamenti effettuati per errore.

 

Le vincite che superano CHF 1'038'301 sono soggette all’imposta preventiva. Pertanto, l’organizzatore è tenuto a trattenere tali imposte e a versarle all’Amministrazione imposte.

 

Lotta al riciclaggio di denaro

Il giocatore o la giocatrice può depositare sul proprio conto giocatore solo denaro di cui lui o lei sia l’avente economicamente diritto. Al giocatore o alla giocatrice è fatto divieto di versare sul proprio conto denaro che sappia o supponga provenire da attività criminali o illegali o di effettuare versamenti con un mezzo di pagamento che non sia autorizzato/a a utilizzare. In caso di infrazione, l’organizzatore ha il dovere di adottare le misure previste dalla legge.

Su richiesta dell’organizzatore, il giocatore o la giocatrice deve indicare l’avente economicamente diritto e l’origine di tutte le transazioni legate al conto giocatore (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG). In casi sospetti, ACB ha l’obbligo di legge di segnalare la fattispecie alle autorità competenti.

 

 

 

7. CONTO GIOCATORE INATTIVO

Un conto di gioco si considera inattivo se non viene utilizzato nell’arco di 24 mesi consecutivi (art. 51 cpv. 1 OGD). ACB provvede a contattare il giocatore o la giocatrice via e-mail in caso di inattività del conto. Trascorso il suddetto periodo di inattività del conto, ACB verserà l’importo residuo (senza un eventuale credito bonus) sul conto di pagamento indicato nel conto di gioco. 

Se le indicazioni relative al conto fornite dal giocatore o dalla giocatrice non sono corrette e, nonostante un onere ragionevole e proporzionato all’importo in questione, l’organizzatore non riesce a contattare il giocatore o la giocatrice, tiene per due anni il saldo a disposizione del giocatore o della giocatrice. Trascorso tale termine, tale saldo è versato nel fondo di compensazione AVS (art. 51 cpv. 3 OGD).

 

 

 

8. CHIUSURA DEL CONTO GIOCATORE

ACB ha facoltà di chiudere il conto giocatore in qualsiasi momento, senza preavviso e senza indicarne le motivazioni (art. 53 LGD). I crediti presenti sul conto giocatore al momento del blocco vengono trasferiti su un conto corrente bancario intestato al giocatore o alla giocatrice.

ACB chiude il conto giocatore se…
 

  • il giocatore o la giocatrice lo chiede (art. 51 al. 1 let. a OGD);
  • constata che il giocatore o la giocatrice non adempie più le condizioni per l’apertura di un conto giocatore di cui all’articolo 47 cpv. 3 OGD (art. 51 al. 1 let. b OGD); o
  • il conto giocatore è rimasto inattivo per più di due anni (art. 51 al. 1 let. c OGD);
  • esiste il sospetto che i versamenti siano effettuati con denaro di dubbia provenienza (ad esempio se il sospetto si rafforza dopo l’accertamento per riciclaggio ed è stata depositata una segnalazione ai sensi dell’art. 9 LRD [art. 9 ORD-CFCG]; tuttavia i rapporti commerciali vengono interrotti solo in casi eccezionali [art. 20 ORD-CFCG]).

 

 

 

9. GIOCO RESPONSABILE

ACB offre diverse opzioni con cui proteggere il giocatore o la giocatrice dai rischi potenziali legati al gioco d’azzardo.

 

Limitazioni del gioco e autocontrollo (art. 87 OGD)

A partire dall’apertura del conto giocatore, l’organizzatore chiede al giocatore o alla giocatrice di fissarsi uno o più limiti massimi concernenti le sue poste o perdite giornaliere, settimanali o mensiliIl giocatore o la giocatrice può adeguare in ogni momento i limiti massimi che si è fissato. La riduzione del limite massimo ha effetto immediato. L’aumento ha effetto dopo 24 ore.

 

Informazioni su vincite e perdite

Sul suo conto giocatore, il giocatore o la giocatrice può accedere facilmente e in qualsiasi momento a informazioni concernenti la sua attività di gioco per un periodo di tempo determinato, ossia alle sue puntate, alle sue vincite e perdite e al risultato netto della sua attività di gioco.

 

Conferme di vincita

Ai sensi dell’art. 70 LGD, ACB non emette conferme di vincita.

 

Autotest

Il giocatore o la giocatrice può eseguire in qualsiasi momento un autotest per la valutazione del proprio comportamento di gioco.

 

Uscita temporanea dal gioco

In qualsiasi momento, il giocatore o la giocatrice può uscire dal gioco temporaneamente, ossia per un periodo fissato dal giocatore o dalla giocatrice stesso/a, fino a un massimo di sei mesi (art. 89 OGD). Al termine di detto periodo definito dall’utente stesso, la sospensione temporanea dal gioco si annulla in automatico. 

 

Esclusione dal gioco

ACB ha l’obbligo legale di imporre l’esclusione dal gioco, qualora sospetti che la persona in questione sia sovraindebitata, non faccia fede ai propri obblighi finanziari o effettui puntate rischiose, sproporzionate rispetto al suo reddito e al suo patrimonio. ACB esclude inoltre dal gioco quei giocatori o quelle giocatrici per i quali o per le quali conosce o suppone l’esistenza di una dipendenza dal gioco, sulla base di una notifica da parte di un ufficio competente o di un’autorità sociale. L’esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione in linea e ai giochi di grande estensione ai quali l’Autorità intercantonale ha esteso l’esclusione. I giocatori o le giocatrici stessi/e possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione di essere esclusi/e dai giochi. L’esclusione dal gioco è comunicata e motivata per iscritto all’interessato da ACB (art. 80 LGD). Le esclusioni dal gioco volontarie possono essere revocate soltanto dopo tre mesi (art. 84 cpv. 1 OGD).

 

 

 

10. PROTEZIONE DEI DATI

La protezione dei dati è definita nella «Informativa sulla protezione dei dati di Airport Casino Basel AG».

 

 

 

11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

ACB fornisce i propri servizi con diligenza e professionalità nell’ambito delle sue risorse operative e delle esigenze prevedibili. Il giocatore o la giocatrice è a conoscenza del fatto che ACB fornisce tutti i servizi via Internet e/o utilizzando reti di comunicazione. La fornitura dei servizi da parte di ACB può essere interessata da interruzioni o impedimenti temporanei, in particolare a causa di guasti tecnici, interruzioni operative e disturbi o interruzioni delle reti di comunicazione o di un mancato funzionamento delle infrastrutture informatiche, delle linee telefoniche o di altre parti dell’infrastruttura utilizzata per la fornitura dei servizi. Pertanto, ACB non garantisce la disponibilità ininterrotta e il funzionamento esente da guasti dei suoi servizi. ACB declina qualsiasi responsabilità per la perdita di vincite reali o virtuali causata dall’interruzione di partite o tornei.

ACB non contempla l’utilizzo del suo sito web per il gioco d’azzardo o per altri scopi da parte di utenti residenti in paesi in cui tali attività sono illegali (ad es. in caso di periodi di vacanza in questi paesi la regola generale è che i conti giocatore vengono aperti solo se il giocatore o la giocatrice ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera [art. 47 cpv. 3 OGD]). Il sito web di ACB non vuole incoraggiare, sollecitare o invitare all’utilizzo dei giochi o di altri servizi in paesi in cui tali attività sono vietate dalla legge. È responsabilità di ogni utente informarsi sulle disposizioni di legge vigenti nel luogo in cui si trova.

ACB protegge i propri sistemi dagli attacchi di virus, che però non possono mai essere esclusi con la massima sicurezza. Allo stesso tempo, gli utenti possono ricevere e-mail a nome di ACB o del suo marchio «GOLDEN GRAND», inviate da terzi non autorizzati e senza il consenso di ACB, contenenti virus, spyware o link a contenuti web a loro volta contenenti virus o spyware. ACB non ha alcun controllo su tali situazioni e declina pertanto qualsiasi responsabilità al riguardo. Ogni giocatore o giocatrice è responsabile della configurazione tecnica del suo computer o dispositivo.

 

 

 

12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE/CLAUSOLA SALVATORIA

Utilizzando i servizi del sito web di ACB, il giocatore o la giocatrice riconosce la proprietà intellettuale esclusiva di ACB su tutti i relativi contenuti. L’utente può utilizzare i contenuti e le informazioni disponibili solo per scopi personali. Non è consentito l’uso della proprietà intellettuale per qualsiasi altra finalità.

Il sito web di ACB può contenere riferimenti a diritti di terzi, che devono essere rispettati dai giocatori e dalle giocatrici.

Registrandosi sul sito, il giocatore o la giocatrice riconosce l’appartenenza ad ACB del diritto di proprietà intellettuale esclusivo sulle presenti CGC.

La nullità presente o futura di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CGC non pregiudica la validità delle restanti clausole contrattuali. 

 

 

 

13. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I rapporti tra giocatori o giocatrici e ACB sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Foro competente per tutti i diritti derivanti dal o correlati al presente rapporto giuridico è quello di Basilea, Svizzera.

 

 

 

14. REGOLE SUI BONUS

Le regole sui bonus sono definite nelle «Disposizioni generali relative ai bonus GOLDEN GRAND».

 

 

 

15. LINGUA

In caso di differenze tra le diverse versioni linguistiche delle CGC, fa fede la versione tedesca. 

 

 

 

 

 

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